Art. 5.
(Termini per la concessione della cittadinanza).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, provvede a disciplinare il procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza ed a stabilire il relativo termine, che non può comunque essere superiore a un anno dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato.